IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, di seguito denominato «Piano»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno
2016, con il quale sono state delegate alla Ministra per  le  riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv.  Maria  Elena
Boschi, le funzioni in materia di pari opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere  nonche'  in  tema  di  protezione
civile e di commissariamento delle province»; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  93  del
2013, il quale prevede che, al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto il successivo comma 2  del  medesimo  art.  5-bis,  il  quale
prevede che il Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provveda
annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al  comma  1
dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale
e degli interventi gia' operativi per  contrastare  la  violenza  nei
confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici  e
privati e del numero delle  case-rifugio  pubbliche  e  private  gia'
esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di  riequilibrare
la presenza dei centri antiviolenza  e  delle  case-rifugio  in  ogni
regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di
nuovi  centri  e  di  nuove  case-rifugio  al  fine  di   raggiungere
l'obiettivo  previsto  dalla  raccomandazione  Expert  Meeting  sulla
violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009; 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  Regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  Autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio,  prevista  dall'art.  3,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   Autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di
mantenere accantonati i fondi spettanti  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2014  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno  2015  -  Centro  di
Responsabilita' n. 8, cap. 496 «Somme da destinare al Piano contro la
violenza alle donne», che prevede  uno  stanziamento  complessivo  di
risorse pari ad euro 18.904.368; 
  Considerata la nota preliminare al  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilita'  n.
8 per l'anno 2015  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  18  dicembre  2014,  che  dispone   la
destinazione di euro 9.119.826 per l'attuazione delle azioni  di  cui
al predetto art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2015  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno  2016  -  Centro  di
Responsabilita' n. 8, capitolo n. 496 «Somme da  destinare  al  Piano
contro  la  violenza  alle  donne»,  che  prevede  uno   stanziamento
complessivo di risorse pari ad euro 18.015.253, di cui euro 9.007.627
per l'attuazione delle azioni di  cui  al  predetto  art.  5-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Visti gli esiti della riunione dell'8 settembre 2016  della  Cabina
di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e  di  genere
prevista dal Piano; 
  Vista la nota n. 534 del 7 novembre 2016 con la quale  la  Ministra
per le riforme costituzionali e i rapporti  con  il  Parlamento,  con
delega alle pari opportunita', ha  rappresentato  all'Assessora  alle
politiche sociali della Regione Lazio, in  qualita'  di  Coordinatore
della VIII  Commissione  politiche  sociali  della  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome, l'opportunita' di  procedere  alla
ripartizione delle risorse per le annualita' 2015 e 2016 in  un'unica
soluzione, al fine di garantire  la  massima  efficacia  dei  servizi
dedicati alle vittime di violenza e la piena attuazione  delle  linee
d'azione  del  Piano,   anche   alla   luce   delle   conclusioni   e
raccomandazioni di  cui  alla  deliberazione  5  settembre  2016,  n.
9/2016/G, della Sezione centrale di controllo  sulla  gestione  delle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti; 
  Vista la nota DPO n. 8256 dell'11 novembre  2016  e  la  successiva
comunicazione DPO n. 8285 del 14  novembre  2016,  con  le  quali  il
coordinamento tecnico  della  VIII  Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  relativi  al  numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni; 
  Vista la nota DPO n. 8274 dell'11 novembre 2016  con  la  quale  la
Provincia autonoma di Trento ha trasmesso al Dipartimento per le pari
opportunita' i dati relativi al  numero  dei  centri  antiviolenza  e
delle case-rifugio esistenti nel proprio territorio; 
  Vista la nota DPO n. 8272 dell'11 novembre 2016  con  la  quale  la
Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso  al  Dipartimento  per  le
pari opportunita' i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio esistenti nel proprio territorio; 
  Considerato, quindi, che occorre procedere alla ripartizione  delle
risorse, in un'unica soluzione, previste dal citato art. 5-bis,  pari
a euro 9.119.826 per l'anno 2015 e a euro 9.007.627 per l'anno 2016; 
  Acquisita in  data  24  novembre  2016  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro 18.127.453, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di  spesa  «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'»,  da
destinare al  finanziamento  per  il  potenziamento  delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi territoriali,  dei  centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art.  5,  comma
2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni e i requisiti previsti per i  centri  antiviolenza  e  le
case-rifugio dal capo I e dal capo II  dell'Intesa  del  27  novembre
2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.
131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le Autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma
4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  24
luglio 2014.